Onorevoli Colleghi! - Nell'Unione europea vivono 37 milioni di persone affette da disabilità. Nel nostro Paese, secondo stime dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero di persone affette da handicap si aggira intorno ai 2.824.000. Solo una minoranza (165.500) non vive in famiglia, ma in presìdi socio-assistenziali.
      Negli ultimi tempi sono stati compiuti sforzi lodevoli per migliorare le condizioni dei soggetti diversamente abili. Ma si è trattato il più delle volte di azioni condotte da associazioni o da semplici cittadini: è necessario, quindi, che lo Stato potenzi e migliori il suo intervento in questo campo, promuovendo quelle terapie di cui si è già largamente dimostrata l'efficacia socio-riabilitativa. Tra queste la riabilitazione equestre risulta essere tra le più importanti.
      Attualmente, però, la riabilitazione equestre non costituisce una metodologia di cura annoverata tra le terapie riconosciute nei livelli essenziali di assistenza, sebbene sia utilizzata in Italia sin dal 1976. Essa è tuttavia praticata in centri solitamente gestiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e soggetti all'ordinaria disciplina relativa alle palestre e ai maneggi.
      Per le ragioni che andremo ora ad esporre, la riabilitazione equestre è uno tra i metodi più completi nel campo terapeutico-riabilitativo ed è indicata nel trattamento di pazienti affetti da disturbi e deficit neuro-motori e con problematiche e disabilità neuro-psichiche, comportamentali e relazionali.
      La qualità di tale tipo di terapia è confermata scientificamente. Nella letteratura specialistica internazionale è in aumento il numero di ricerche che si propongono di documentare e di controllare l'efficacia degli interventi riabilitativi e

 

Pag. 2

terapeutici che fanno ricorso all'ausilio degli animali in generale e dei cavalli in particolare.
      Al di là dei risultati più o meno misurabili, relativi ai programmi di potenziamento cognitivo, di sviluppo psico-motorio, di maggiore controllo delle emozioni e di armonia relazionale, il successo più importante per il soggetto è vivere un'esperienza di autonomia.
      Il disabile spesso non è in grado di svolgere da solo tutte le operazioni necessarie alla propria sopravvivenza ed è costretto a dipendere sempre da chi lo assiste. Anche i classici trattamenti riabilitativi a volte lo costringono a un ruolo passivo. Nella riabilitazione equestre, invece, il soggetto che possiede le potenzialità necessarie può acquisire la capacità di dirigere il cavallo mediante un'azione diretta su di esso nonché di adeguare le proprie reazioni agli stimoli che l'animale gli invia.
      Agisce, cioè, da protagonista e l'operatore specialista addetto all'attività equestre, terapeutica o ludico-sportiva, esercita un ruolo di mediatore relazionale tra utente e cavallo. In questo modo la riabilitazione equestre favorisce una reale integrazione tra persone, emozioni e sentimenti.
      Durante l'attività equestre, le funzioni mentali si allargano, gli atteggiamenti e il comportamento migliorano, in quanto supportati dall'intermediazione del benessere avvertito e vissuto nel corpo; allo stesso modo, anche le azioni rivolte esclusivamente al versante motorio esplicano benefici effetti sulle funzioni intellettive, sul pensiero logico, sulle emozioni, sulla coscienza di sé e sulla interrelazione e comprensione dell'ambiente circostante.
      La presente proposta di legge si prefigge di rendere fruibili i trattamenti di riabilitazione equestre da parte di soggetti che ne abbiano bisogno, inserendoli tra le terapie previste dai livelli essenziali di assistenza, soggette a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.
      L'articolo 1 reca la definizione di riabilitazione equestre, intesa come l'insieme delle prestazioni sanitarie che prevedono l'utilizzo del cavallo ai fini del recupero funzionale e sociale dei soggetti disabili, dichiarati idonei a tale terapia.
      L'articolo 2 reca norme sui centri specializzati nella riabilitazione equestre, indicando i criteri per il relativo riconoscimento.
      L'articolo 3 istituisce il Registro nazionale degli operatori della riabilitazione equestre, l'iscrizione al quale è obbligatoria per svolgere l'attività presso i centri riabilitativi equestri.
      L'articolo 4 regola il convenzionamento dei centri specializzati nella riabilitazione equestre con le competenti aziende sanitarie locali.
      L'articolo 5 istituisce i comitati regionali per la riabilitazione equestre, ai quali spettano, tra gli altri, compiti di promozione, di monitoraggio e di valutazione dell'attività di riabilitazione equestre nell'ambito territoriale di competenza.
 

Pag. 3